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D.M. LL.PP.. 20/12/2001

-appartenente alla categoria OS18 - da realizzarsi in un organismo edilizio appartenente alla categoria OG1. L'Autorità ha, inoltre, precisato che ciò comporta che le prestazioni di fornitura e posa in opera o noli a caldo, che non sono da considerarsi (o non si è ritenuto che siano da considerarsi) autonomo lavoro, ad esempio la fornitura e posa in opera di travi precompresse prefabbricate per realizzare un ponte oppure i travetti precompressi per i solai di un edificio, sono comprese nelle lavorazioni della categoria prevalente e ad esse si applicano le disposizioni (art. 18, comma 12, della Legge n. 55/1990, e successive modificazioni e art. 141 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) previste in materia di assimilazione dei subcontratti, aventi ad oggetto attività che richiedono l'impiego di mano d'opera espletata in cantiere, a subappalti di lavori. Emerge rispetto alle vecchie disposizioni (art. 23 del Decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, abrogato dall'art. 231 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) una novità. La categoria prevalente deve essere una sola: quella di importo più elevato fra quelle costituenti l'intervento e che, pertanto, identifica i lavori da appaltare (art. 73, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999). Va precisato che l'importo delle lavorazioni comprese nella categoria prevalente è residuale, nel senso che è il risultato di una serie di operazioni di scorporo, con le quali dall'importo complessivo dell'intervento si sottraggono via via gli importi delle lavorazioni delle categorie scorporabili. La norma di cui alla precedente lettera f) (articoli 2, comma 1, lettera

g), e 72, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/2000) non fanno riferimento alle categorie generali e specializzate previste nel regolamento di qualificazione. Poichè, però, i bandi di gara devono riportare l'indicazione delle categorie cui sono riconducibili le varie lavorazioni previste negli interventi è stato necessario procedere ad una comparazione fra le indicazioni del regolamento generale (Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/2000) e la elencazione delle categorie contenuta nel regolamento di qualificazione (Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000). A tale comparazione ha provveduto l'Autorità (nota illustrativa delle tipologie unitarie dei bandi di gara per l'affidamento dei lavori pubblici", nonchè determinazione n. 12/2001 e delibera n. 229/2001). In base a tale operazione le categorie, che devono essere considerate altamente specializzate (così denominate nel prosieguo) e che sono tutte a qualificazione obbligatoria, cui si applica il divieto sono: OS2 - superficie decorate e beni mobili di interesse storico artistico; OS3 - impianti idrico sanitari; OS4 - impianti elettromeccanici trasportatori; OS5 - impianti pneumatici; OS11 -apparecchiature strutturali speciali; OS13 - strutture prefabbricate in cemento armato; OS14 - impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti; OS16 - impianti per centrali produzione elettrica; OS17

- linee telefoniche ed impianti di telefonia; OS18 -componenti strutturali in acciaio; OS19 - impianti di reti di telecomunicazioni e di trasmissione e trattamento dati; OS20 - rilevamenti topografici; OS21 -opere strutturali speciali; OS22 - impianti di potabilizzazione e depurazione; OS27 - impianti per la trazione elettrica; OS28 - impianti termici e di condizionamento; OS29 - armamento ferroviario; OS30 - impianti interni elettrici; telefonici e televisivi; OS33 - coperture speciali; OG12 opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale. Va precisato che l'elenco delle categorie a qualificazione obbligatoria è più ampio dell'elenco delle categorie altamente specializzate. Le categorie a qualificazione obbligatoria non comprese nel suddetto elenco sono: OS9 - impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico; OS10 - segnaletica stradale non luminosa; OS15 - pulizia di acque marine, lacustri, fluviali; OS24 - verde e arredo urbano; OS25 scavi archeologici; OS31 - impianti per la mobilità sospesa. L'insieme delle disposizioni in materia di divieto di subappalto (art. 13, comma 7, della Legge n. 109/1994, e successive modificazioni, e articoli 2, comma 1, lettera g), e 72, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) pongono due problemi interpretativi

a) lo speciale divieto di subappalto si applica soltanto per le lavorazioni appartenenti alle categorie -indicate nel bando di gara come categorie scorporabili - che siano categorie altamente specializzate oppure anche categorie generali

b) il presupposto per l'applicazione del divieto di subappalto consiste nel fatto che tutte le categorie per le quali è applicabile il divieto sono di importo superiore al 15% dell'importo complessivo dell'intervento oppure per tutte quelle che superino il 15% indipendentemente dal fatto che ve ne siano alcune che non superino tale percentuale. In primo luogo va precisato che alle categorie a qualificazione obbligatoria non comprese nell'elenco delle categorie altamente specializzate (OS9 - impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico; OS10 - segnaletica stradale non luminosa; OS15 - pulizia di acque marine, lacustri, fluviali; OS24 - verde e arredo urbano; OS25 - scavi archeologici; OS31 - impianti per la mobilità sospesa), qualora siano indicate nel bando di gara come categorie scorporabili non si applica mai lo speciale divieto di subappalto, mentre si applica sempre la disposizione che ne permette l'esecuzione da parte dell'aggiudicatario soltanto se in possesso della relativa qualificazione. Per rispondere ai due quesiti prima indicati occorre esaminare il combinato disposto delle due disposizioni (art. 74, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e art. 13, comma 7, della Legge n. 109/1994, e successive modificazioni) che sono inerenti il problema dello speciale divieto di subappalto. La disposizione regolamentare (art. 74, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) stabilisce che "Le lavorazioni relative ad opere generali e a strutture, impianti ed opere speciali di cui all'art. 72, comma 4, ..." cioè le lavorazioni relative alle categorie altamente specializzate "... indicate nei bandi di gara non possono essere eseguite dalle imprese qualificate per la sola categoria prevalente; esse, ..." quindi: le lavorazioni appartenenti alle categorie di opere generali nonchè alle categorie altamente specializzate "... fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 7, della Legge, sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Le medesime lavorazioni ..." cioè: quelle appartenenti alle categorie generali nonchè alle categorie altamente specializzate "... sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale.". La suddetta disposizione regolamentare ha due specifici contenuti

a) il primo è quello che stabilisce che le lavorazioni delle categorie ge nerali e delle categorie altamente specializzate non possono essere eseguite dal soggetto aggiudicatario in mancanza di adeguata qualificazione e, in tal caso, devono essere subappaltate a soggetti qualificati

b) il secondo che non si può procedere al subappalto nel caso che vengano in evidenza alcune condizioni (art. 13, comma 7, della Legge n. 109/1994, e successive modificazioni). Va preliminarmente sottolineato che il primo contenuto non pone problemi interpretativi ed, inoltre, è coerente con la disposizione in materia di categorie a qualificazione obbligatoria e a qualificazione non obbligatoria in quanto le categorie generali e le categorie altamente specializzate sono tutte a qualificazione obbligatoria e, quindi, le relative lavorazioni non possono essere eseguite dall'aggiudicatario in mancanza di adeguate qualificazione. Il secondo contenuto comporta, invece, la necessità di interpretare l'inciso "fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 7, della Legge". La disposizione legislativa (art. 13, comma 7, della Legge n. 109/1994, e successive modificazioni) stabilisce che viene in evidenza il divieto di subappalto nel caso in cui l'oggetto dell'appalto o della concessione comprenda, oltre alle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente, "opere per le quali siano necessari lavori e componenti di notevole contenuto tecnologico e di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali", elencate nel regolamento generale (articoli 72, comma 4, e 74, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) e denominate sinteticamente, come prima detto, categorie altamente specializzate "qualora ciascuna di tali opere superi altresì in valore il 15% dell'importo totale dei lavori". È, quindi, in primo luogo necessario interpretare cosa si debba intendere per la frase "qualora ciascuna di tali opere superi altresì in valore il 15% dell'importo totale dei lavori". Il termine "qualora" è una congiunzione condizionale che significa "nel caso che, quando, se mai" ed ha nel contempo valore temporale ed ipotetico mentre il termine "ciascuno" è un aggettivo ed un pronome indefinito che indica "ogni persona, tutte le persone, una totalità di persone o cose considerate però singolarmente" ed il termine "altresì" è un avverbio che significa "anche, inoltre". La frase quindi stabilisce che "nel caso che (... se mai, ... quando ...) nel bando di gara siano indicate come categorie scorporabili alcune particolari categorie (di cui si parlerà nel prosieguo) che sono tutte, considerate singolarmente, di importo superiore al 15% dell'importo complessivo dell'intervento" viene in evidenza uno speciale divieto di subappalto. Tale interpretazione letterale se da una parte è coerente con i principi contenuti nelle norme legislative che vogliono favorire la più ampia partecipazione dei concorrenti, dall'altra parte non è strettamente in linea con l'esigenza, sentita dal legislatore, di ricorrere all'istituto dell'integrazione verticale nei casi in cui le lavorazioni delle categorie a qualificazione obbligatoria assumono un peso rilevante nell'ambito del lavoro. Infatti, subordinare l'obbligatorietà del ricorso alla integrazione verticale alla esistenza contemporanea di un limite per tutte le lavorazioni, riduce l'efficacia di un istituto introdotto per favorire una organica presenza di imprese nei lavori. Va comunque considerato che la suddivisione prima ricordata fra le categorie a qualificazione non obbligatoria e a qualificazione obbligatoria garantisce che i materiali esecutori delle lavorazioni, siano essi aggiudicatari o subappaltatori, debbono quasi sempre essere in possesso delle relative adeguate qualificazioni. Stabilito il senso della frase "qualora ciascuna di tali opere superi altresì in valore il 15% dell'importo totale dei lavori" occorre stabilire se il divieto di subappalto riguarda esclusivamente le categorie altamente specializzate oppure anche le categorie generali indicate nel bando come categorie diverse da quella prevalente. Si tratta cioè di stabilire se "fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 7, della Legge" si riferisce sia all'indicazione delle categorie altamente specializzate sia alla indicazione della condizione contenuta nella frase "qualora ciascuna di tali opere superi altresì in valore il 15% dell'importo totale dei lavori" nel senso prima stabilito o se, invece si riferisce esclusivamente a tale condizione e, di conseguenza il divieto di subappalto riguarderebbe sia le categorie altamente specializzate sia le categorie generali. Per risolvere tale ulteriore quesito occorre tenere conto che nei bandi di gara, come è stato prima sottolineato, non è più possibile prevedere una pluralità di categorie prevalenti e quindi richiedere che il concorrente sia in possesso di una pluralità di qualificazione come era invece ammesso in vigenza delle vecchie norme (art. 23 del Decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, abrogato dall'art. 231 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) e che una categoria generale non pone sul piano tecnico minori problemi di una categoria altamente specializzata. In base a tali considerazioni non può non ritenersi che sia più rispondente ai principi sottesi a tutto l'ordinamento la seconda interpretazione. In sostanza il regolamento ha ritenuto che dovesse estendersi il divieto di subappalto oltre che alle categorie altamente specializzate anche alle categorie generali ove indicate nel bando come categorie scorporabili. Con tale estensione le disposizioni regolamentari hanno tenuto conto da una parte che le categorie generali hanno spesso elevati contenuti tecnici e dall'altra ha attutito l'effetto della disposizione che stabilisce l'unicità della categoria prevalente senza, però, stabilire molte condizioni per la partecipazione delle imprese agli appalti aprendo in tale modo il mercato degli appalti pubblici al più alto numero di concorrenti possibili. Le imprese possono, infatti, per loro scelta partecipare agli appalti sia come imprese singole sia come associazione orizzontale, verticale. In sostanza il possesso di più qualificazioni o la costituzione di una associazione verticale diventano obbligatori soltanto in alcuni casi. Alla luce di quanto rilevato

 

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